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La manutenzione delle attrezzature antincendio è un obbligo a carico del datore di lavoro secondo quanto indicato sia nel D.Lgs. 81/08 ed in generale, per quanto attiene la manutenzione delle attrezzature ed impianti antincendio, si fa riferimento all’art. 4 del DM 10/03/1998 “Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio”.
Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall’installatore.
Le norme tecniche di riferimento indicano, per ogni tipologia di apparecchiatura antincendio, sia la periodicità che le azioni da svolgere per mantenere i dispositivi in efficienza.
Secondo quanto previsto dal DM 10 Marzo 1998 le principali operazioni manutentive previste sono:
- Sorveglianza: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
- Controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.
- Manutenzione ordinaria: operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità che necessitano unicamente di minuterie e comporta l’impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzioni di parti di codesto valore espressamente previste.
- Manutenzione straordinaria: intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione.
I dettagli temporali, le operazioni da svolgere ed il personale adibito sono invece indicati nelle norme tecniche suddivise per ogni tipologia di dispositivo.
Ad oggi sia le attività soggette e non al controllo di prevenzione incendi sono tenute a predisporre il registro antincendio in accordo con il DPR 1 Agosto n.151
Su tale registro vanno annotate le verifiche, i controlli e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio, nonché l’attività di informazione e formazione antincendio dei lavoratori.
Il registro dovrà essere compilato e custodito dal responsabile dell’attività o da persona responsabile o da persona competente.
L’azienda di manutenzione e qualsiasi persona addetta ai servizi di sorveglianza su attrezzature ed impianti antincendio, hanno l’obbligo di rilevare e rimuovere (previa accettazione da parte del Datore di Lavoro e/o da parte delle persone che hanno potere decisionale economico) qualunque causa, deficienza, danno o impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio.
Quanto sopra viene dettato dal D.M.10.03.1998 all.VI – 6.4
Secondo quanto previsto dalla UNI 9994 e dal DM 10 marzo 1998 gli estintori portatili devono essere posizionati lungo le vie d’uscita e vicino alle porte di emergenza, fissati al muro oppure sollevati da terra ad un’altezza di almeno 1,5 mt (con eventuali accessori per estintori come ganci e piantane). Gli estintori portatili non devono assolutamente essere collocati sul pavimento, per per evitare gli urti accidentali e tutti i successivi danneggiamenti e per aiutare la presa al momento dell’emergenza.
Secondo quanto previsto dalla normativa tecnica specifica UNI 9994 qualsiasi tipologia di estintore, portatile e carrellato, andrà sostituito al raggiungimento dei 18 anni di vita dalla data di fabbricazione.
I DPI di terza categoria rappresentano il massimo livello di protezione per i lavoratori e sono strumenti progettati per preservarne la salute contro i danni gravi derivanti dalla specifica mansione svolta nel luogo di lavoro.
Tra i più importanti DPI di terza categoria ritroviamo quelli per le cadute dall’alto (imbracature ed accessori), quelli per la protezione delle vie respiratorie (autoprotettori ed accessori).
Esistono delle attrezzature e/o dispositivi che utilizzati insieme ai DPI specifici possono ridurre ulteriormente il rischio di infortunio durante un’operazione di lavoro.
I principali dispositivi possono essere:
- Dispositivi anticaduta meccanici
- Dispositivi di recupero quali tripodi o gruette
- Dispositivi per rilevamento gas
- Dispositivi per bonifica dell’aria in spazi confinati
A far data dal 25 maggio 2018 ha trovato applicazione il nuovo regolamento generale dell’Unione Europea in tema di protezione dei dati personali (GDPR) che, unitamente alla disciplina italiana di armonizzazione (D.Lgs. 101/2018), ha profondamente innovato la materia.
La nuova regolamentazione impone al titolare di occuparsi della protezione dei dati personali già nella fase di progettazione del trattamento, secondo una griglia di principi e valori fornita dal legislatore europeo.
Di conseguenza non si tratta più, o meglio non solo, di sottoscrivere e conservare una serie di documenti, ma di individuare accuratamente tutte le componenti del trattamento muovendo da una mappatura dei rischi per l’interessato che questo comporta.
Impropriamente, parlando di impianto antincendio ci si riferisce ai soli impianti di estinzione manuale, comunemente detti “impianti idranti”.
In realtà sono numerose le tipologie di impianto che costituiscono l’insieme dei “sistemi di protezione attiva contro l’incendio”; il D.M. 20 dicembre 2012 indica espressamente che rientrano in questa categoria:
- gli impianti di rivelazione, segnalazione e allarme di incendi
- gli impianti di estinzione o controllo di incendio (di tipo automatico o manuale)
- gli impianti di controllo (e smaltimento) del fumo e del calore
Ciascuno di questi impianti deve essere progettato, realizzato e manutenuto conformemente a specifiche norme e regole tecniche; per questo motivo è assolutamente indispensabile che queste attività vengano svolte da professionisti del settore.
Le richieste devono essere presentate tramite il modulo online sul sito web di OPITO. Ciò garantirà che tutte le informazioni siano fornite per consentire a OPITO di condurre un’analisi approfondita della richiesta.
Il concetto di “professionista antincendio” viene formalmente riconosciuto e fissato dal D.M. 7 agosto 2012, il quale, all’art. 1, definisce come tale un “professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139”.
Viene così resa inequivocabile la necessità di introdurre all’interno della filiera edilizia che si svolge dall’avvio del progetto, fino al compimento del cantiere, un professionista esperto e appositamente incaricato del controllo della sicurezza antincendio lungo tutto il processo edilizio.
Il D.P.R. 151/2011 individua una serie di responsabilità in capo agli “enti e privati responsabili delle attività” soggette al controllo dei VVF; per tali sono da intendersi i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che a vario titolo risultano titolari e/o amministrano queste attività.
Nei casi in cui la proprietà e la gestione dell’attività facciano capo a due soggetti differenti, la responsabilità diretta ricade unicamente sul conduttore dell’attività (il quale potrà eventualmente rivalersi sulla proprietà solo in una fase successiva e solo se il contratto di locazione lo prevede).
Analogamente, i permessi all’esercizio dell’attività ai fini della prevenzione incendi sono legati all’attività medesima insediata all’interno di un determinato immobile e non già all’immobile singolarmente preso.
Il modo migliore per richiederci un preventivo riferito ad una pratica di prevenzione incendi è quello di contattarci direttamente e di fornirci quante più informazioni possibili.
Innanzitutto, per potere definire quale tipo di servizio ci viene richiesto, è necessario conoscere qual è la situazione attuale.
- Si tratta di una nuova attività o di un’attività già esistente?
- Si tratta di un’attività già in possesso del certificato di prevenzione incendi, oppure del parere antincendio su di un progetto precedente?
Secondariamente necessitiamo di conoscere le caratteristiche del fabbricato e delle attività contenute.
- Sono già note quelle che sono le “attività soggette al controllo dei vigili del fuoco”?
- Disponete dei disegni del fabbricato?
- Questi disegni corrispondono effettivamente allo stato di fatto?
Anche se non disponete di queste informazioni, vi invitiamo a contattarci. Cercheremo di trovare insieme a voi la soluzione migliore per le vostre esigenze.
Qualora il fusto sia integro, mai aperto e pertanto mantenuto nelle condizioni richieste dal produttore la sua scadenza è definita dalla scheda tecnica del produttore stesso.
Nel caso in cui la schiuma è stata travasata in un altro contenitore diverso dal fusto originale o da momento in cui si apre il fusto per il prelievo o per collegare ad altri sistemi di erogazione, le ispezioni periodiche devono essere svolte mediante ispezioni annuali.
Qualora la schiuma risulti idonea annualmente a seguito delle ispezioni periodiche delle caratteristiche previste, la stessa può essere sottoposta a controlli annuali e lo schiuma può ritenersi efficace.
Come detta la norma UNI 10779 al punto 6.4.3:
“Gli idranti a muro devono essere conformi alla norma UNI EN 671-2 e le attrezzature devono essere permanentemente collegate alle valvole di intercettazione”.
L’estintore automatico non è figlio di nessuno!
Perché non lo è?
La sua composizione è fatta di un serbatoio e di una valvola sprinkler. Questo lo classifica più come impianto che come estintore ma non rientra neanche nella regolamentazione degli impianti.
Un estintore sappiamo bene che è molto diverso da quanto sopra indicato.
Infatti non dovrebbe essere chiamato “estintore automatico” ma “automatico a polvere” o altre sigle che non lo associno ad un estintore.
Inserito all’interno di una gara di appalto
Chi redige la gara stessa deve tenere conto di non indicare la richiesta dei documenti relativi all’omologa o conformità, l’unico documento possibile rilasciato dal produttore è la dichiarazione PED che regolamenta il serbatoio.
Qual è la norma di riferimento per la manutenzione periodica?
Le norme da prendere in considerazione per quanto concerne la manutenzione periodica sono:
- D.M.10.03.1998
- D.lgs.81
- E per buon senso, UNI 9994-1:2013 pur non essendo un estintore
UNI 10779: estinzione incendi, reti idranti, progettazione
La normativa di riferimento è la UNI 10779 “Impianti di estinzione incendi – reti idranti – progettazione, installazione ed esercizio”.
In particolare, il punto 7.1.3 “Protezione meccanica delle tubazioni”
Le tubazioni devono essere installate in modo da non risultare esposte a danneggiamenti per urti meccanici, in particolare per il passaggio di automezzi, carrelli elevatori e simili.
Il punto 7.1.4 “Protezione dal gelo”
Nei luoghi con pericolo di gelo, le tubazioni devono sempre essere installate in ambienti riscaldati o comunque tali che la temperatura non scenda mai al di sotto di 4 °C.
Qualora tratti di tubazione dovessero necessariamente attraversare zone a pericolo di gelo, devono essere previste e adottate le necessarie protezioni, tenendo conto delle particolari condizioni climatiche.
La norma UNI 10779 al punto 6.4.1, detta quanto segue:
“Gli idranti a colonna soprassuolo devono essere conformi alla UNI EN 14384″.
Per ciascun idrante deve essere prevista, secondo le necessità di utilizzo, una o più tubazioni flessibili di DN 70 conformi alla UNI 9487 complete di raccordi UNI 804, lancia di erogazione e con le chiavi di manovra indispensabili all’uso dell’idrante stesso.
Tali dotazioni devono essere ubicate in prossimità degli idranti, in apposite cassette di contenimento dotate di sella di sostegno, o conservate in una o più postazioni accessibili in sicurezza anche in caso d’incendio ed adeguatamente individuate da apposita segnaletica.
Si tutte le attività di manutenzione presidi ed impianti antincendio sono svolte interamente ed esclusivamente da personale dipendente formato e qualificato.
L’ambito territoriale in cui operiamo si estende a tutto il territorio nazionale, con particolare concentrazione al nord e centro Italia.
Articolo 17 – Obblighi del datore di lavoro non delegabili -Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Il datore di lavoro deve:
- Nominare:
◦ il servizio di prevenzione e protezione, e suo responsabile (RSPP)
◦ il medico competente
◦ la squadra di gestione delle emergenze (primo soccorso e antincendio) - Redigere:
◦ il documento di valutazione dei rischi, previa valutazione di tutti i rischi
◦ il manuale di autocontrollo HACCP (settore alimentare) - Collaborare con:
◦ RSPP
◦ Medico competente
◦ Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
◦ Preposti - Fornire ai lavoratori:
◦ i necessari ed idonei Dispositivi di Protezione Individuale
◦ informazione, formazione e addestramento
◦ idonea sorveglianza sanitaria
I metodi di pagamento accettati sono tramite bonifico bancario o carta di credito
Il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 specifica, all’articolo 17, comma 1, che il datore di lavoro deve compiere una valutazione di tutti i rischi e che il documento di valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
(art. 28, comma 1)
Tutte le aziende quindi devono effettuare la valutazione del rischio rumore.
(art. 190, comma 1)
La valutazione deve prendere in considerazione alcuni elementi come: livello, tipologia, durata dell’esposizione al rumore, dispositivi di sicurezza (DPI), informazioni ottenute dalla sorveglianza sanitaria, effetti sulla salute psico-fisica.
La valutazione del rischio rumore deve anche individuare le necessarie forme di prevenzione e protezione dei lavoratori.
I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.
(art. 181, comma 2)
Una volta comunicata alla nostra segreteria l’impossibilità per la partecipazione ad uno dei nostri corsi vi verrà proposta una nuova data. L’eventuale pagamento se già effettuato resterà valido.
Un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è un sistema organizzativo aziendale volontario, finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso la massimizzazione dei benefici e la riduzione dei costi.
Con un SGSL, la gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro diventa parte integrante della gestione complessiva di un’azienda. L’azienda individua una sua politica di salute e sicurezza e si dota di una struttura organizzativa che sia adeguata alla natura dell’attività svolta, alla sua dimensione, al livello dei rischi lavorativi, agli obiettivi che si prefigge di raggiungere, nonché ai relativi programmi di attuazione stabiliti.
Sono norme di riferimento volontarie per l’adozione di un SGSL le Linee guida UNI-INAIL (2001) o il British Standard OHSAS 18001:2007 (ora ISO 45001:2018), come disciplinato anche nell’articolo 30 co5 del Decreto Legislativo 81/08, Testo Unico in materia di sicurezza.
In caso di mancato superamento del corso sarà necessario effettuare nuovamente il corso e ripagare l’intera quota prevista.
In base al D.Lgs 193 del 6 novembre 2007 è prevista una sanzione amministrativa da 1.000€ a 6.000€ (sanzione ridotta 2.000€ – nota: entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla data di notifica si è ammessi al pagamento in misura ridotta al doppio del minimo ovvero 1/3 del massimo).
In relazione al tipo di corso vengono programmate date specifiche per i corsi in lingua inglese.
I rifiuti sono identificati da un codice a 6 cifre denominato codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti). L’elenco dei codici identificativi è articolato in 20 classi, a seconda del ciclo produttivo che ha dato origine al rifiuto. All’interno dell’elenco alcune tipologie di rifiuti sono classificate come pericolose o non pericolose fin dall’origine. I rifiuti classificati come pericolosi sono contrassegnati da un asterisco.
L’analisi del rifiuto risulta necessaria durante la prima classificazione e, ai fini della definizione della pericolosità, dovrà essere ripetuta periodicamente in relazione a variazioni nella composizione del rifiuto stesso o allo scopo di dimostrare la persistenza delle caratteristiche di non pericolosità.
Secondo l’art. 41 del D.Lgs. 81/08 la Sorveglianza Sanitaria comprende:
- Visita preventiva/preassuntiva
- Visita periodica (per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica)
- Visita su richiesta del lavoratore (qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica)
- Visita in occasione del cambio della mansione
- Visita alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 229 D.Lgs. 81/08 – agenti chimici, cancerogeni e mutageni; art. 259 D.Lgs. 81/08 – amianto)
Il costo dell’hotel non è incluso nella quotazione dei corsi ma può essere fornito con quotazione a parte.
Si definisce protocollo sanitario l’insieme degli esami e delle procedure mediche ritenute idonee a valutare lo stato di salute del lavoratore in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (D.Lgs 81/2008, art 25, comma 2). In questo documento il medico competente, in relazione alla valutazione dei rischi, indica quindi gli accertamenti sanitari per ogni mansione e la periodicità degli stessi.
Non è strettamente necessario essere in grado di nuotare poichè durante le esercitazioni vengono utilizzati dispositivi di galleggiamento (giubbetti di salvataggio) che permettono di rimanere a galla anche se non si è in grado di nuotare. I corsi in acqua restano sconsigliati per le persone che hanno estrema paura o fobie relative alle attività in acqua.
Occasionalmente e per gravi motivi di impossibilità ad effettuare il refresher entro la data di scadenza, il responsabile dell’installazione offshore può fornire una dispensation che estende per un massimo di 3 mesi la data di scadenza del certificato.
I corsi di formazione con rilascio di certificazione OPITO possono essere effettuati in tutti i centri di addestramento certificati ed approvati dall’ente internazionale.