Secondo quanto previsto dal DM 10 Marzo 1998 le principali operazioni manutentive previste sono:

  • Sorveglianza: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
  • Controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.
  • Manutenzione ordinaria: operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità che necessitano unicamente di minuterie e comporta l’impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzioni di parti di codesto valore espressamente previste.
  • Manutenzione straordinaria: intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione.

I dettagli temporali, le operazioni da svolgere ed il personale adibito sono invece indicati nelle norme tecniche suddivise per ogni tipologia di dispositivo.

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