Ad oggi sia le attività soggette e non al controllo di prevenzione incendi sono tenute a predisporre il registro antincendio in accordo con il DPR 1 Agosto n.151
Su tale registro vanno annotate le verifiche, i controlli e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio, nonché l’attività di informazione e formazione antincendio dei lavoratori.
Il registro dovrà essere compilato e custodito dal responsabile dell’attività o da persona responsabile o da persona competente.