Il D.P.R. 151/2011 individua una serie di responsabilità in capo agli “enti e privati responsabili delle attività” soggette al controllo dei VVF; per tali sono da intendersi i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che a vario titolo risultano titolari e/o amministrano queste attività.

Nei casi in cui la proprietà e la gestione dell’attività facciano capo a due soggetti differenti, la responsabilità diretta ricade unicamente sul conduttore dell’attività (il quale potrà eventualmente rivalersi sulla proprietà solo in una fase successiva e solo se il contratto di locazione lo prevede).

Analogamente, i permessi all’esercizio dell’attività ai fini della prevenzione incendi sono legati all’attività medesima insediata all’interno di un determinato immobile e non già all’immobile singolarmente preso.