Nell’ultimo ventennio il Decreto 10 marzo 1998 ha rappresentato l’atto normativo fondamentale per la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro e nonostante non rappresenti una vera e propria regola tecnica, fino all’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 12 aprile 2019, ha orientato i progettisti nella definizione dei criteri generali di prevenzione incendi per la prevenzione delle “attività soggette e non normate”.
Considerata l’evoluzione normativa che negli ultimi anni ha caratterizzati l’intero settore della Prevenzione Incendi, soprattutto dopo l’emanazione del D.M. 3/8/2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 D. Lgs. 8 marzo 2006 n.139”, noto anche come “Codice di Prevenzione Incendi”, è emersa la necessità di allineare anche i contenuti del D.M. 10/3/1998 al nuovo corso dettato principalmente dall’adozione di un metodo di progettazione della sicurezza antincendio incentrato sul cosiddetto approccio prestazionale.
E’ per questo motivo che dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica sono stati istituiti gruppi di lavoro che hanno visto la partecipazione attiva tra gli altri di rappresentati del Ministero del Lavoro, con l’obiettivo di elaborare ed aggiornare questi contenuti.
Il risultato di queste attività è convogliato nella redazione di 3 Decreti, licenziati in maniera definitiva nella seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi (CCTS) datato 29 luglio 2020, che sostituiranno a tutti gli effetti il D.M. 10/3/1998.
Quali sono gli ambiti di applicazione del D.M. 10 marzo 1998?
A fine anno 2019 sono iniziate le attività propedeutiche all’attivazione dell’art. 46 comma 3 del D. Lgs. 81/2008. Il primo step ha riguardato la costituzione di un tavolo a cui hanno preso parte Dirigenti e Funzionari della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero del lavoro – Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali. Gli approfondimenti emersi hanno riguardato tutte le argomentazioni indicate nell’articolo 46, partendo dai presupposti già approvati nell’anno 2018 in seno al CCTS, ma accantonati perché ancora troppo legati a standard di tipo prescrittivo.
Considerato il fatto che l’art. 46 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 prevede la possibilità di adottare “uno o più decreti” ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati, il lavoro è stato impostato sin da subito con il chiaro intento di abbandonare l’approccio di un unico Decreto. Per questo motivo i contenuti dell’articolo sopra citato sono stati articolati come segue:
- CONTROLLI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del D. Lgs. 81/2008” (cosiddetto “Decreto Controlli”).
- GSA: “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del D. Lgs. 81/2008” (cosiddetto “Decreto GSA”).
- STRATEGIA ANTINCENDIO: “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro” ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 1 del D. Lgs. 81/2008″ (cosiddetto “Decreto Minicodice”),
Le versioni in bozza dei primi due Decreti sono state presentate l’11/2/2020 nella seduta del CCTS, mentre la bozza del terzo in data 27/5/2020. I testi definitivi, al netto delle variazioni finali, sono stati licenziati nel corso della seduta del 29/7/2020.
Il “Decreto controlli”
Questo Decreto riguarda i criteri generali per la manutenzione ed il controllo degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a) punto 3 del D. Lgs. 81/2008 ed è composto da un articolo normativo e da due allegati.
Allegato I: criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio
Il datore di lavoro deve necessariamente predisporre un registro dei controlli per quanto riguarda la “Manutenzione e controllo periodico”, dove andranno annotati sia gli interventi di controllo periodici, sia gli interventi di manutenzioni su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, a seconda delle scadenze indicate dalle disposizioni, dalle norme e dalle specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Questo registro dovrà essere mantenuto in aggiornamento e a disposizione degli organi di controllo.
I tecnici manutentori qualificati devono eseguire le attività di manutenzione e controllo periodico degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio, nel rispetto dei regolamenti e delle disposizioni legislative vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme e specifiche tecniche pertinenti, oltre al manuale d’uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.
L’Allegato I, per quanto riguarda le tematiche di sorveglianza, prevede che, oltre all’attività di controllo periodico e le manutenzioni programmate, gli impianti, le attrezzature ed i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori presenti durante l’attività lavorativa previa adeguata istruzione e mediante la predisposizione di liste di controllo.
Allegato II: Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio
Questo allegato è costituito da 5 paragrafi riguardanti le seguenti tematiche:
- Generalità
- Docenti
- Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore
- Valutazione dei requisiti
- Procedure amministrative
Generalità
Nel paragrafo relativo alle indicazioni sulle “Generalità” sono riportate le seguenti indicazioni:
- Le responsabilità del tecnico manutentore qualificato
- I requisiti in possesso del tecnico manutentore qualificato
- L’acquisizione dei requisiti necessari da parte del tecnico manutentore qualificato per mezzo della frequenza agli appositi corsi di formazione e valutazione dell’apprendimento
- L’esonero dalla frequenza del corso con conseguente accesso diretto alla valutazione dei requisiti (solo nel caso in cui si dimostri effettiva attività di manutenzione di almeno tre anni, ovvero il possesso di certificazioni volontarie specifiche)
- Le indicazioni sull’aggiornamento del tecnico manutentore qualificato
Docenti
Sul tema “Docenti” dei corsi di formazione per tecnici manutentori, il nuovo decreto chiarisce come quest’ultimi debbano necessariamente possedere alcuni requisiti minimi. Tra questi ci sono: il diploma di istruzione superiore, la conoscenza di leggi e regolamenti specifici del settore, una comprovata esperienza documentata di almeno 3 anni, sia nel settore della manutenzione degli impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio, sia nel settore della formazione e non ultimo nel settore della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La formazione per la qualifica del tecnico manutentore
Per ritenersi qualificato tecnico manutentore deve essere valutato tramite:
- Analisi del proprio curriculum vitae
- Prova scritte per la valutazione delle competenze
- Prova pratica con simulazioni reali di situazioni operative
- Prova orale
Le procedure amministrative
In chiusura dell’Allegato II sono indicate le procedure amministrative per:
- Il rilascio della qualifica di tecnico manutentore
- La composizione e la nomina della commissione d’esame
- Le modalità di presentazione delle istanze
- Gli adempimenti amministrativi
Il Decreto GSA
Il nuovo decreto GSA fissa i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e stabilisce le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a) punti 2 e 4 e lettera b) del D. Lgs. 81/2008. Questo decreto è applicabile alle attività svolte in luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del D. Lgs. n. 81/2008, ed è costituito dal un articolato normativo e da cinque allegati così suddivisi:
- I. Gestione della sicurezza antincendio
- II. Gestione della sicurezza antincendio in emergenza
- III. Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio
- IV. Idoneità tecnica per addetti al servizio antincendio
- V. Corsi di formazione e di aggiornamento dei documenti dei corsi antincendio
La gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza
In funzione dei fattori di rischio antincendio presenti presso la propria azienda, il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per la gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza. Tali obblighi sono determinati dai criteri indicati nei citati Allegato I e II con l’obbligo di predisporre un piano d’emergenza come indicato nell’Allegato II, nelle seguenti situazioni:
- luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori occupati;
- luoghi di lavoro con accesso al pubblico e presenza contemporanea di almeno 50 persone;
- luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al D.P.R. n. 151/2011
Una novità di rilievo di questo decreto riguarda il fatto che il rischio incendio non viene più valutato solamente in funzione dei lavoratori presenti, bensì viene preso in considerazione il numero effettivo di occupanti presenti all’interno dell’attività a qualsiasi titolo.
Nei luoghi di lavoro che non rientrano nelle casistiche elencate in precedenza, il datore di lavoro non ha l’obbligo di redigere il piano di emergenza. Resta necessaria però l’attuazione di misure organizzative e gestionali da applicare in caso di incendi; queste misure devono comunque essere riportate integralmente nel documento di valutazione dei rischi o nella documentazione redatta sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008.
Nel piano d’emergenza devono, come previsto nel decreto, devono essere indicati i nominativi del personale incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o in alternativa quello del datore di lavoro, nei casi di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008.
Un’ulteriore integrazione, rispetto alle precedenti versioni della normativa, riguarda la necessità di pianificare e mettere in atto misure di adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio.
Formazione e aggiornamento antincendio per gli addetti al servizio antincendio
Coloro i quali svolgono incarichi inerenti alle attività di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, devono ricevere adeguata formazione antincendio e svolgere aggiornamenti periodici secondo i contenuti minimi indicati nell’Allegato III.
E’ stata integrata la possibilità di fruizione delle attività di formazione ed addestramento anche tramite mezzi multimediali e modalità FAD (formazione a distanza).
Per consentire una migliore organizzazione delle attività in funzione della complessità delle stesse e dei livelli di rischio, sono stati individuati 3 gruppi classificati in ordine crescente da 1 a 3. Le tipologie di corso inoltre sono state ulteriormente suddivise per tipologia quindi la formazione base avrà la sigla FOR e l’aggiornamento AGG.
Attestato di idoneità tecnica
Per tutte le attività riportate nell’Allegato IV, ossia i luoghi di lavoro dove vengono svolte attività per le quali, ai sensi dell’art. 35, comma 2, è previsto che i lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano, al termine della frequenza dei corsi di cui sopra, l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 del D. Lgs. n. 512/1996.
Corsi di formazione ed aggiornamento per i docenti dei corsi antincendio
L’Allegato V riguarda i corsi di formazione ed aggiornamento riservati ai docenti dei corsi antincendio. I requisiti necessari per i formatori sono riportati nell’art. 6 del decreto GSA.
Riassumendo, i corsi di formazione tenuti dal personale C.N.VV.F., hanno contenuti e durata differenti a seconda che siano abilitanti per la parte teorica e pratica, o per la sola parte teorica, o solamente per la pratica. I percorsi si concludono in qualsiasi caso con un esame finale le cui specifiche sono riportate nel paragrafo 5.4 dell’Allegato V.
Per i docenti è prevista l’obbligatorietà dell’aggiornamento tramite corsi in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro nell’arco di 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di formatore, o dalla data di entrata in vigore del decreto per quei docenti che sono già in possesso di esperienza nel settore.
Il decreto Minicodice
Il decreto Minicodice, l’ultimo dei tre decreti proposti stabilisce quali devono essere i criteri per la realizzazione e l’esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro ai sensi dell’articolo 46 comma 3 lettera a) punto 1 del D. Lgs. 81/2008.
Il testo fornisce specifiche indicazioni circa la progettazione della sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro a basso rischio di incendio (“Minicodice”), mentre per quanto riguarda i luoghi di lavoro non ricadenti fra quelli a basso rischio si rimanda al Codice Prevenzione Incendi (o in alternativa alle regole tecniche di prevenzione incendi “tradizionali”, qualora applicabili). Quindi nei luoghi di lavoro privi di specifica regola tecnica, il nuovo decreto “Minicodice” si propone quale sostitutivo della regola tecnica antincendio in quanto contiene “le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze, qualora esso si verifichi”. Come evidenziato quindi l’approccio di questo decreto ricalca quello del Codice di Prevenzione Incendi anche se con contenuti e forma semplificati ed è composto da un articolo normativo ed un allegato.
Progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio
L’Allegato, suddiviso in 4 paragrafi, contiene le indicazioni sui criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio ed è così articolato:
- campi di applicazione
- valutazione rischio incendi
- strategie antincendio
- riferimenti
L’impostazione è molto simile a quella già nota del Codice di Prevenzione Incendi con l’obiettivo di uniformare il linguaggio della prevenzione incendi anche negli ambienti di lavoro. Infatti, sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio di incendio quelli che sono ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale e con tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
- in presenza di affollamento complessivo = 100 occupanti
- con superficie lorda complessiva = 1.000m2
- con piani posizionati ad una quota compresa tra -5m e 24m
- in luoghi dove non si detengano o trattino materiali combustibili in quantità significative
- in luoghi dove non si detengano o trattino sostanze o miscele pericolose in quantità significative
- in luoghi dove non si effettuino lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio
Definizioni, terminologia e simboli grafici
Il decreto “Minicodice” fa esplicito riferimento al Codice nel richiamare definizioni, terminologie e simboli grafici del capitolo G.1 del D.M. 3/8/2015 e s.m.i. ed inoltre segue la medesima impostazione del Codice, richiedendo specifica valutazione del rischio d’incendio in relazione alla complessità del luogo di lavoro (comprensiva degli elementi minimi individuati al paragrafo I.1.3).
A seguito dei risultati della valutazione del rischio incendio, le misure antincendio da adottare nella progettazione, realizzazione ed esercizio dei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio sono quelle presenti nel paragrafo “Strategia antincendio”.
Il datore di lavoro o responsabile dell’attività deve inoltre individuare le necessità delle persone con esigenze speciali e tenerne conto in fase di progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio.
Misure per l’adempimento della strategia antincendio
Rispetto al Codice di Prevenzione Incendi, le misure da adottare per attuare strategie antincendio sono numericamente inferiori e con prestazioni adeguate al rischio di incendio basso. Di seguito le misure prese in considerazione:
- Compartimentazione
- Esodo
- Gestione della Sicurezza Antincendio
- Controllo dell’incendio
- Rilevazione e allarme
- Controllo di fumi e calore
- Operatività antincendio
- Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Nella continuità di quanto previsto nel D.M. 10/3/1998, non sono state considerate misure di reazione e resistenza al fuoco, così come non sono stati definiti i livelli di prestazioni, sono invece fornite le indicazioni essenziali per una corretta progettazione in relazione al rischio di incendi (basso).
Un’ulteriore semplificazione rispetto al Codice riguarda la definizione di “esodo” che viene così definito: “La finalità del sistema d’esodo è di assicurare che in caso di incendio gli occupanti del luogo di lavoro possano raggiungere un luogo sicuro, autonomamente o con assistenza”. In conclusione, sempre in ottica di semplificazione, è stato adottato un valore unico per il calcolo dell’affollamento che è pari a 0,7 persone/mq.
La semplificazione del Minicodice
La redazione del decreto “Minicodice” è stata caratterizzata da criteri di semplificazione al fine di rendere più snelle e facilmente utilizzabili le procedure per la progettazione della sicurezza antincendio anche da chi ha poca padronanza con tali strumenti. Sono stati quindi mantenuti il linguaggio e soprattutto l’approccio “risk based” presenti nel Codice di Prevenzione Incendi.
Nel caso di attività non classificabili come “luoghi di lavoro a basso rischio di incendio”, così come riportato al punto 1.1 comma 2 dell’allegato I, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio dovranno essere quelli riportati nel D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., di conseguenza dovranno essere “messi in sicurezza” dal punto di vista del rischio incendio per mezzo della metodologia progettuale contenuta nel Codice di Prevenzione Incendi.
Tuttavia è possibile utilizzare criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio presenti nel D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. anche per attività classificate come “luoghi di lavoro a basso rischio di incendio” così come definiti al punto 1.1 comma 2 dell’allegato I in alternativa alle indicazioni riportate in allegato al “Minicodice”, effettuando in questo modo una scelta progettuale conservativa per la sicurezza antincendio del luogo di lavoro specifico.
Conclusioni
Per tenere il passo con l’evoluzione normativa degli ultimi anni nel settore della Prevenzione Incendi, soprattutto dopo l’emanazione del Codice di Prevenzione Incendi, è stato necessario, anche per il D.M. 10/3/1998 un profondo “restyling” di contenuti. L’approccio attuato, in base a quanto previsto dall’art. 46 comma 3 del D. Lgs. 81/2008, è stato quello di redigere tre differenti decreti monotematici a seconda degli obiettivi prefissati che comprendessero tutte le tematiche già in essere nel D.M. 10/3/1998 (controlli, GSA e formazione, criteri per i luoghi di lavoro a basso rischio incendio).
Queste scelte, insieme alla predisposizione di specifici contenuti, sono state prese in un’ottica complessiva di semplificazione e razionalizzazione utili sia all’utenza che troverà in questo modo strumenti normativi chiari e sintetici, sia per una gestione futura, in quanto tale modularità consentirà l’aggiornamento o la modifica dei singoli testi dei decreti a seconda delle specifiche necessità.
FONTE: InSic