In questa sezione abbiamo raccolto le risposte alle domande che più frequentemente i nostri Clienti ci pongono. Se non trovi una risposta soddisfacente o hai un quesito che non è contemplato non esitare a contattarci utilizzando i contatti o il form presenti a fondo pagina, un nostro consulente sarà disponibile per fornire tutte le informazioni che desiderate.
TERMINOLOGIA
Il Decreto Ministeriale n° 274 del 7 luglio 1997 definisce cosa siano le attività di:
Sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza.
Sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni.
Sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.
La sanificazione periodica prevista dal Protocollo Ministeriale risulta quindi essere il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti anche mediante la distruzione e l’inattivazione di organismi patogeni (virus).
SOGGETTO DEPUTATO ALLO SVOLGIMENTO DI TALE ATTIVITA’ – Chi lo può fare?
Lo possono svolgere solo le aziende registrate presso la Camera di Commercio con specifico codice ATECO e che hanno individuato e nominato un RTO – Responsabile Tecnico Operativo che abbia determinati requisiti.
❔ Si può svolgere questa attività in autonomia ❔
Sì, si può svolgere in autonomia ovvero tramite il proprio personale dipendente solo se:
Si è svolto l’aggiornamento della Valutazione del Rischio Biologico considerando il rischio di contagio da COVID-19.
Se si è proceduto a definire un Protocollo Operativo condiviso con il Medico del Lavoro e l’RLS che tenga in considerazione quanto previsto dalla Circolare n° 5443 del 22/02/2020.
Se si è opportunamente formato il personale addetto alle operazioni sia in merito ai rischi derivanti dall’operazione che ci si appresta a compiere (rischio contagio), sia sul rischio derivante dai prodotti e dalle apparecchiature da impiegare oltre che sull’utilizzo degli idonei DPI.
MODALITA’ D’INTERVENTO – Come devono essere condotte queste operazioni?
Le modalità d’intervento sono quelle riconosciute dal Ministero della Salute. La circolare n° 5443 del 22 febbraio 2020 menziona la metodologia da adottare e le tipologie di prodotti che devono essere impiegati nelle attività di sanificazione e decontaminazione.
Vanno pulite le superfici di maggior contatto quali muri, maniglie di porte e finestre, corrimano, servizi igienici e sanitari, tastiere dei pc, mouse, tastiere degli ascensori, telefoni e macchine di distribuzione alimenti oltre ai pavimenti sui quali si deposita attraverso le goccioline di saliva il virus che viene poi veicolato dalle scarpe in tutti gli ambienti compresi quelli domestici. Le bocchette dell’aria sono anch’esse punto di deposito e propagazione del virus come qualsiasi mobile ed oggetto presente in un ambiente, persino muri e tappezzerie sino ad un’altezza di 2 metri (raccolgono le goccioline di uno starnuto o di un colpo di tosse).
Per la pulizia, la circolare n° 5443 raccomanda l’impiego di acqua e dei comuni detergenti, mentre per la decontaminazione – in caso vi abbiano soggiornato casi confermati di Covid-19 – si raccomanda l’uso di Ipoclorito di Sodio 0,1% – 0,5% o nel caso di superfici che possono essere danneggiate di Etanolo 70%.
Il Protocollo 24482 del 31 luglio del 1996 e successive ricerche scientifiche, come quella condotta dal Professor D’Agostini del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università di Tor Vergata, attestano l’efficacia dell’Ozono come disinfettante per eliminare batteri e virus (oltre ad acari e muffe).
Questo gas ha le capacità di penetrare in tutti gli spazi e nei tessuti senza lasciare traccia e senza danneggiare i materiali per questo risulta molto efficace e pratico da impiegare in determinati ambienti dove non sia possibile impiegare prodotti aggressivi come quelli sopra menzionati.
TEMPISTICHE – Quando va fatta?
Sia la Circolare 5443 del 22 febbraio che il Protocollo del 24 aprile 2020 ribadiscono che l’attività deve essere fatta e deve avere una certa periodicità senza però stabilirne la frequenza. Essendo tale pratica finalizzata alla salvaguardia della salute delle persone sui luoghi di lavoro, è ragionevole pensare di doverla eseguire prima della riapertura di un esercizio e ripeterla con una frequenza in funzione dell’attività svolta e dal flusso di persone in essa coinvolte. La definizione della frequenza è quindi in capo al Datore di Lavoro, al Medico Competente e all’RLS incaricati della valutazione del Rischio Biologico. E’ sicuramente obbligatorio eseguirla secondo le indicazioni della Circolare 5443 immediatamente dopo aver rilevato in un ambiente di lavoro un caso confermato di COVID-19.
COSTI – Quanto costa?
Gli interventi di sanificazione hanno ovviamente un costo dipendente da differenti variabili tra cui la definizione della più idonea metodologia da impiegare.
Il Decreto Cura Italia per supportare ed incentivare questi interventi riconosce una specifica agevolazione tramite il Credito d’Imposta, nella misura del 50%, sulle spese sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per l’anno 2020.
Non solo, per lo svolgimento di tali attività – come previsto al punto 4 del Protocollo 14 marzo 2020 – si può anche ricorrere all’impiego degli ammortizzatori sociali.
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