E’ noto che il Regolamento REACH non si applica soltanto alle aziende chimiche ma a tutte le imprese che utilizzano sostanze chimiche.
Gli utilizzatori a valle, “al pari dei produttori e degli importatori, sono soggetti agli obblighi previsti dal Regolamento REACH”. E’ sufficiente cioè che un’azienda utilizzi un solo prodotto chimico per essere classificato come utilizzatore a valle.
E’ fondamentale che il legale rappresentante dell’impresa garantisca, per ogni processo aziendale, il rispetto dei regolamenti REACH e CLP. Per questi motivi si consiglia di nominare un lavoratore interno o esterno all’azienda, opportunamente formato, responsabile di tali adempimenti.
Le principali attività da svolgere possono essere così sintetizzate:
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Individuare il ruolo assunto dall’impresa (produttrice/importatrice, utilizzatore a valle)
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Eseguire un inventario dei prodotti chimici (siano essi sostante o miscele) con rispettive quantità (t/anno) e classificazione
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Verificare che le sostanze comperate siano state pre-registrate o registrate. E’ possibile che esse rientrino in “candidate list” o che siano soggette ad autorizzazione
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Prendere in esame le restrizioni d’uso delle sostanze elencante nell’allegato XVII del REACH
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Assicurarsi che siano rispettati gli usi della sostanza contemplati nella Scheda dati di Sicurezza e negli scenari eventuali
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Elaborare e aggiornare le Schede Dati di Sicurezza.
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