All’interno degli ambienti lavorativi il rischio chimico è molto più diffuso di quanto possa emergere da una valutazione preliminare; basti pensare, infatti, che non ne sono interessate esclusivamente le raffinerie petrolifere o le industrie chimiche, bensì molteplici attività.

La sola definizione di agenti chimici – intesi come “Tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato” – lascia intendere che gli agenti chimici sono impiegati in tutte le attività quotidiane: dai prodotti utilizzati per la conservazione degli alimenti, a quelli adoperati per le attività di pulizia o quelli coinvolti nei processi di stampa.

Una presenza così rilevante di sostanze chimiche, anche potenzialmente pericolose, determina una diffusione massiva del rischio chimico nei luoghi di lavoro, con conseguente esposizione dei lavoratori.

Per questi motivi, si è reso necessario classificare gli agenti chimici secondo un sistema univoco, che prevede una prima differenziazione in due classi:

  • Agenti con proprietà pericolose di tipo chimico-fisico, a loro volta suddivisi in agenti infiammabili, esplosivi, comburenti e corrosivi;

  • Agenti con proprietà tossicologiche, classificati in sostanze sensibilizzanti, nocive, tossiche, irritanti, teratogene e cancerogene.

Se, generalmente, dall’esposizione accidentale agli agenti della prima classe origina un infortunio, l’esposizione ad agenti della seconda classe determina malattie professionali.

La valutazione dei rischi derivanti dalla presenza di agenti chimici è resa obbligatoria dal D.Lgs. 81/2008 e successivi aggiornamenti. Il decreto legislativo ha un campo di applicazione estremamente vario: ogni azienda in cui sono impiegati agenti chimici pericolosi, indipendentemente dalle loro quantità, deve eseguire una valutazione del rischio chimico.

A prescindere dalla linea guida adoperata per la valutazione del Rischio chimico, l’esito della valutazione dovrà risultare o “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute”, o “non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute”, ed in questo secondo caso il datore di lavoro dovrà necessariamente adottare le disposizioni come definito negli artt. 225 e 226 del Testo Unico.

Apt Group, azienda leader nel settore della sicurezza sul lavoro, è in grado di assicurarvi il massimo della professionalità nell’ambito della consulenza e formazione al fine di individuare, gestire e prevenire il rischio chimico. Inoltre, grazie a uno staff altamente qualificato, i lavoratori potranno essere formati acquisendo competenze specifiche e mantenendosi costantemente aggiornati.

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