Chi è l’Addetto alla lotta antincendio e da chi viene nominato?

L’addetto antincendio é un dipendente (lavoratore) o titolare dell’azienda (Datore di Lavoro) che fornisce il proprio contributo in caso di emergenze.
Il dipendente non può rifiutare la nomina se non per giustificato motivo (impossibilità fisica).
I destinatari del corso Addetti Antincendio quindi sono:
Lavoratori o Datore di Lavoro obbligatoriamente incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nelle attività a rischio di incendio medio ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e D.M. 10 marzo 1998.
Il D.Lgs 81/08 non spiega esattamente quanti addetti devono essere nominati, ma ai fini delle designazioni il Datore di Lavoro deve tener conto delle dimensioni dell’azienda, dei rischi specifici, dell’organizzazione del lavoro (turni, squadre ecc.) e designa quanti addetti ritiene necessari ad avere una copertura adeguata in caso di necessità (importante: dev’essere sempre presente in ogni unità produttiva negli orari lavorativi, per ogni turno e squadra di lavoro.).

Normativa di riferimento:

  • D.Lgs. 81/2008;
  • D.M. 10 marzo 1998.

Quali corsi deve frequentare l’Addetto Antincendio?

Frequenta apposito corso di formazione ai sensi del Decreto del Ministero degli Interni di 4, 8 o 16 ore (in funzione del rischio incendio).

Gli addetti antincendio nelle aziende devono essere formati con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, secondo i “contenuti minimi” previsti dall’Allegato IX del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998.

 

Classificazione rischi d’ incendio:

Luogo di lavoro a rischio basso:
Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
– Luogo di lavoro a rischio medio:
Si intende luogo di lavoro a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
– Luogo di lavoro a rischio di incendio elevato:
Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.

Per le aziende che non nominano l’addetto antincendio, in caso di controllo, possono incorrere in una sanzione da € 750 a € 4.000 (artt. 18, comma 1, lettera b) e 43, comma 1, lettera b)).

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